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LO SCUDO DELLA DEMOCRAZIA

Posted: Ottobre 10th, 2009 | Author: | Filed under: ARTICOLI | Commenti disabilitati su LO SCUDO DELLA DEMOCRAZIA

 

Lo scudo della democrazia

di Gianni Ferrara

 

Possiamo citare Arnold, il leggendario mugnaio di Sanssouci, e gridare forte: «C’è un giudice a Berlino!» A Roma si chiama Corte costituzionale, questo giudice, che ha scritto oggi una pagina luminosa della storia del diritto in Italia, riaffermando le ragioni alte e nobili del costituzionalismo e della democrazia, le ragioni della superiore legalità della Costituzione a fronte della devastazione operata dalla furia berlusconiana dello stato di diritto e della civiltà giuridica italiana. 

Il cosiddetto «lodo Alfano» sconvolgeva il sistema di garanzie costituzionali inserendovi una aggiunta del tutto arbitraria.
Era infatti una legge ad personam mascherata che, per i reati commessi prima dell’assunzione alle cariche ricoperte, sottraeva alla legge comune sostanzialmente il solo presidente del consiglio (cui proprio per mascherarne il carattere singolare aggiungeva i presidenti dei due rami del parlamento e il presidente della Repubblica). Si trattava di una incostituzionalità indifendibile, inammissibile, non motivabile razionalmente. Non era la prima ma l’ultima della serie di leggi che abrogando alcuni reati, o modificando la formulazione letterale di altri, o, per altri ancora, riducendo le pene che comportavano o anche manipolando i termini di prescrizione, hanno favorito dal 1994 il presidente del consiglio in carica. Ritenere che un uso così spregiudicato del potere legale per fini distorcenti ogni credibile legalità potesse risultare costituzionalmente compatibile era ed è stato considerato intollerabile. La Corte, in realtà, per mantenersi tale non aveva altra scelta. La conseguenza è univoca. La devastazione del nostro ordinamento è stata bloccata. Con essa è stata respinta la prassi delle leggi ad personam che ha degradato la democrazia italiana. Un principio fondamentale della Costituzione della Repubblica è stato restaurato. La sfigurazione di una delle conquiste di civiltà giuridica, politica, sociale che il costituzionalismo ha conseguito da due secoli non sarà compiuta. Il principio di eguaglianza in Italia è salvo. Era stato declassato. Torna ad essere costituzionalmente inderogabile. Non lo si può comprimere, né limitare con legge ordinaria. Non lo si può derogare per soddisfare gli interessi personali, e non commendevoli, di un presidente del consiglio e di chiunque altro.
Le motivazioni addotte dai difensori del «lodo» sono state confutate e respinte. Erano due ieri nella discussione innanzi alla Corte. Quella dell’interesse apprezzabile e quella della posizione che avrebbe assunto il presidente del consiglio in base alla legge elettorale vigente. La prima motivazione non ha retto e non lo poteva: si pretendeva che un interesse, apprezzabile quanto si vuole, potesse prevalere su di un principio costituzionale fondante, come quello dell’eguaglianza. La riposta non poteva essere dubbia. È stata no. Infatti, la serenità nell’esercizio della funzione a chi deve essere garantita? Può essere accordata anche a chi dovesse essere inquisito per aver commesso uno dei reati contro la personalità interna dello stato, come l’attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c. p.), o contro la costituzione dello stato (art. 283 c. p. ), o di usurpazione di potere politico (art. 287 c. p.), o contro i diritti politici dei cittadini (art. 294 c. p.), o uno dei reati contro la pubblica amministrazione, dal peculato alla malversazione, concussione, corruzione? Invece di premunirsi a fronte di persone eventualmente colpevoli, le elettrici e gli elettori devono tenerseli inchiodati alle loro cariche? 
Quanto poi alla definizione di «super pares» che deriverebbe al presidente del consiglio dal voto che viene dato con la scheda elettorale recante il nome del capo partito, come si potrebbe ipotizzare che la legge che prevede questo sgorbio prevalga sulle norme costituzionali concernenti la forma di governo (art. 92-96 della Costituzione) che il corpo elettorale ha confermato col referendum costituzionale del 2006? Sostenere tale tesi in ordine al valore del formato della scheda elettorale è francamente denotativo di scarsa conoscenza del sistema delle fonti normative, che è come dire della base del diritto. Questa motivazione addotta dalla difesa del presidente del consiglio avrebbe anzi potuto indurre la Corte a sollevare innanzi a se stessa la questione di costituzionalità della legge elettorale, anch’essa zeppa di disposizioni incostituzionali. 
Di fronte a motivazioni del genere addotte in una sede così alta, si resta infatti indignati e desolati. La Costituzione italiana, la Corte costituzionale non meritano patrocinanti di parti nei processi di costituzionalità che propongono sbreghi così volgari. Ma possiamo prescindere da questi degradi. 
Oggi abbiamo avuto la prova che la garanzia giurisdizionale della Costituzione non è un sogno di un mondo immaginario. Sta resistendo vittoriosamente agli attacchi. Ha dimostrato di essere uno scudo infrangibile della democrazia costituzionale. È dovere di tutti sostenerla.
 
FONTE: Il manifesto, 8-10-2009 

 


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